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Ente paritetico contrattuale costituito da |
C O N F E D I L I Z I A FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL |
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Calcolo dell'indennità (fino al 30/04/2008) |
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Il modulo che segue calcola l'indennità economica spettante in caso di malattia ai dipendenti da proprietari di fabbricati ai sensi dell'art.78 del CCNL e, correlativamente, rimborsabile dalla Cassa Portieri ai datori di lavoro iscritti ed in regola con contributi contrattuali. Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 78, 1)
l'indennità
economica di malattia viene così calcolata
(art.78 CCNL): 2) per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale i minimi ed i massimi di cui sopra vengono proporzionalmente ridotti, sulla base dell'effettivo orario settimanale prestato; 3) tali indennità sono corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con un massimo di 180 giorni per anno civile; 4) i giorni di "carenza" sono calcolati in funzione della durata dell'evento. In particolare per eventi di durata continuativa fino a 14 giorni, il periodo di carenza è pari a 3 giorni; - per gli eventi di durata continuativa compresa tra i 15 ed i 21 giorni il periodo di carenza è pari a 2 giorni; - per gli eventi di durata continuativa compresa tra i 22 ed i 28 giorni il periodo di carenza è pari ad 1 giorno; per gli eventi, infine, di durata continuativa superiore a 28 giorni il periodo di carenza si azzera.
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CASSA PORTIERI C.so Trieste 10 - 00198 ROMA |
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