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Norme del CCNL sul trattamento economico di malattia


Le norme del CCNL sul trattamento di malattia (indice.........) (digitare l'articolo interessato)
2003/04. Attenzione a.......
Norma transitoria
Articolo 76)
Definizione di malattia
Articolo 77)
Obblighi del lavoratore
Articolo 78)
Indennità economiche
Articolo 79)
Retribuzione media globale
Articolo 80)
Campo di  applicazione
Articolo 81)
Condizioni di miglior favore



Le norme del CCNL sul trattamento di malattia (contenuto.............)
Art.76)
Definizione di malattia

1. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita.

2. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure elio-balneo-termali.

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Art.77
Art.77)
Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto

1. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore, ha l'obbligo di dare immediata notizia della malattia al proprio datore di lavoro, al quale deve trasmettere entro 2 giorni dal verificarsi della malattia il certificato medico da cui risulti la prognosi nonché l'eventuale possibilità, dal punto di vista sanitario, che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio.

2. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi e modalità di cui sopra, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione.

3. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuto comunicazione, da medici di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico.

4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal 1° giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo.

5. Il lavoratore che, per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, non possa osservare tali fasce orarie, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo.

6. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l'indennità di malattia di cui al successivo art.78 ed è passibile di sanzioni disciplinari.

7. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento, con il massimo di 180 giorni nell'arco di un anno civile, per tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. Durante il periodo di malattia i lavoratori con profilo professionale A che usufruiscono dell'alloggio di servizio dell'art.18, manterranno il godimento dei beni di cui alle lettere f), g) ed h) dell'art.91.

9. Per quanto riguarda l'invio della documentazione sanitaria (certificato di malattia completo di diagnosi, eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso di prosecuzione di malattia, certificato di dimissione ospedaliera completo di diagnosi, in caso di ricovero, e la cartella clinica), le Parti fanno esplicito riferimento allo specifico Regolamento (della Cassa Portieri) di cui al precedente art.10.

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Art.78
Art.78)
Indennità economiche

1. Durante il periodo di malattia, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
a) fino al 20° giorno: una indennità pari al 55% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilito al successivo art.79 con un minimo di 28,00 €ed un massimo di 37,00 €; peraltro con le precisazioni qui di seguito indicate:
- in caso di malattia di durata continuativa sino e non oltre i 14 giorni l'indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia;
- i primi 3 giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, pur restando esclusi dalla indennità;
- in caso di malattia di durata continuativa maggiore dei 14 giorni, l'indennità giornaliera decorrerà:
dal 1° giorno di malattia nel caso di durata continuativa della stessa superiore ai 28 giorni;
dal 2° giorno di malattia nel caso di durata continuativa della stessa sino e non oltre i 28 giorni;
dal 3° giorno di malattia nel caso di durata continuativa della stessa superiore a 14 giorni e non superiore a 21 giorni.
b) dal 21° giorno di malattia, compreso, in poi: un'indennità pari al 67% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilito al successivo art.79, con un minimo di   31,00 €ed un massimo di 40,00€.

2. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia.

3. Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni per anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Superati i termini di cui sopra, cessa altresì il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

4. La corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia come sopra determinata dovrà essere effettuata con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione.

5. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dell'assunzione.

6. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'art.25 del presente CCNL, ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto.

7. Non è dovuta al lavoratore l'indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi:
- applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni);
- infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
- malattie mentali;
- uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere;
- partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura;
- guerra ed insurrezioni;
- tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva;
- dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno rimessi, dietro richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente art.10, con le modalità e nelle misure previste dallo stesso, ai datori di lavoro in regola con quanto contenuto nel detto Regolamento nonché in regola con i pagamenti indicati all'art.6 del CCNL.

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Norma transitoria
2003/2004)
Norma transitoria

Norma transitoria
La normativa di cui all'art.78, si applica per ogni evento morboso insorto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Per le malattie insorte sino a tutto il 31 dicembre 2003 valgono le norme previste dal CCNL 15 dicembre 1999.

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Art.79

Art.79)
Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera
ai fini dell'indennità di malattia

1. La retribuzione media globale lorda giornaliera sulla quale viene calcolata l'indennità giornaliera di malattia è costituita da:
a) per i lavoratori con profilo professionale di cui alla lettera A) dell'art. 17:
- il salario mensile di cui all'art. 86;
- la scala mobile di cui all'art. 89.;
- gli scatti di anzianità di cui all'art. 97;
- l'eventuale terzo elemento di cui all'art. 88;
- le eventuali indennità a carattere continuativo;
b) per i lavoratori con profilo professionale C) dell'art. 17:
- lo stipendio mensile unico minimo nazionale indicato alla tabella C di cui al successivo art. 117;
- la scala mobile di cui all'art. 89;
- gli scatti di anzianità di cui all'art.99;
- le eventuali indennità a carattere continuativo;
c) per i lavoratori con profilo professionale D1) dell'art. 17:
- il salario mensile di cui all'art. 96;
- la scala mobile di cui all'art. 89;
- gli scatti di anzianità di cui all'art. 100;
- le eventuali indennità a carattere continuativo.
2. Per la determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera non si tiene conto dei ratei di mensilità aggiuntive.
3. La retribuzione media globale lorda giornaliera, come definita ai precedenti commi 1 e 2, é determinata come segue:
- si considera la retribuzione lorda, composta dagli elementi di cui sopra, percepita dal lavoratore nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia;
- si divide l'importo di cui sopra per sei e successivamente per 26, anche nel caso di tempo parziale verticale.

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Art.80
Art.80)
Campo di  applicazione

1. La normativa in materia di indennità di malattia contemplata dal precedente art.78 si applica ai lavoratori con profili professionali A),C) e D) dell'art.17 del presente CCNL, in quanto sprovvisti della relativa copertura previdenziale legale.

2. La stessa normativa non si applica ai lavoratori con profili professionali B) dell'art.17, in quanto essi già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto competente per legge.

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Art.81
Art.81)
Condizioni di miglior favore

1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già esistenti.

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