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Ente paritetico contrattuale costituito da |
C O N F E D I L I Z I A FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL |
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Norme del CCNL sul trattamento economico di malattia |
| 2003/04. Attenzione a....... Norma transitoria |
Articolo 76) Definizione di malattia |
Articolo 77) Obblighi del lavoratore |
| Articolo 78) Indennità economiche |
Articolo
79) Retribuzione media globale |
Articolo 80) Campo di applicazione |
| Articolo
81) Condizioni di miglior favore |
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| Le norme del CCNL sul trattamento di malattia (contenuto.............) | |
| Art.76) Definizione di malattia |
1. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. 2. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure elio-balneo-termali. |
| Art.77 | |
| Art.77) Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto |
1. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore, ha l'obbligo di dare immediata notizia della malattia al proprio datore di lavoro, al quale deve trasmettere entro 2 giorni dal verificarsi della malattia il certificato medico da cui risulti la prognosi nonché l'eventuale possibilità, dal punto di vista sanitario, che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio. 2. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi e modalità di cui sopra, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. 3. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuto comunicazione, da medici di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico. 4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal 1° giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo. 5. Il lavoratore che, per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, non possa osservare tali fasce orarie, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo. 6. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l'indennità di malattia di cui al successivo art.78 ed è passibile di sanzioni disciplinari. 7. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento, con il massimo di 180 giorni nell'arco di un anno civile, per tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 8. Durante il periodo di malattia i lavoratori con profilo professionale A che usufruiscono dell'alloggio di servizio dell'art.18, manterranno il godimento dei beni di cui alle lettere f), g) ed h) dell'art.91. 9. Per quanto riguarda l'invio della documentazione sanitaria (certificato di malattia completo di diagnosi, eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso di prosecuzione di malattia, certificato di dimissione ospedaliera completo di diagnosi, in caso di ricovero, e la cartella clinica), le Parti fanno esplicito riferimento allo specifico Regolamento (della Cassa Portieri) di cui al precedente art.10. |
| Art.78 | |
| Art.78) Indennità economiche |
1.
Durante il periodo di malattia, il datore di lavoro corrisponderà
al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione
della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure: 2. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia. 3. Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni per anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Superati i termini di cui sopra, cessa altresì il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 4. La corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia come sopra determinata dovrà essere effettuata con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione. 5.
Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità
giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo
al terzo mese dell'assunzione. 6.
La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere
assunto ai sensi dell'art.25 del presente CCNL, ma limitatamente ai periodi
per i quali è stato assunto. 7.
Non è dovuta al lavoratore l'indennità prevista dal
presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi: 8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno rimessi, dietro richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente art.10, con le modalità e nelle misure previste dallo stesso, ai datori di lavoro in regola con quanto contenuto nel detto Regolamento nonché in regola con i pagamenti indicati all'art.6 del CCNL. |
| Norma transitoria | |
| 2003/2004) Norma transitoria |
Norma transitoria |
| Art.79 | |
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Art.79) |
1.
La retribuzione media globale lorda giornaliera sulla quale viene
calcolata l'indennità giornaliera di malattia è costituita
da: |
| Art.80 | |
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Art.80)
Campo di applicazione |
1. La normativa in materia di indennità di malattia contemplata dal precedente art.78 si applica ai lavoratori con profili professionali A),C) e D) dell'art.17 del presente CCNL, in quanto sprovvisti della relativa copertura previdenziale legale. 2. La stessa normativa non si applica ai lavoratori con profili professionali B) dell'art.17, in quanto essi già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto competente per legge. |
| Art.81 | |
| Art.81) Condizioni di miglior favore |
1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già esistenti. |
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