Art.88)
Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto |
1.
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento
il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della malattia
al proprio datore di lavoro, al quale deve trasmettere - entro due
giorni dal verificarsi della malattia - il certificato medico
da cui risulti la prognosi nonché l'eventuale possibilità,
dal punto di vista sanitario, che il lavoratore si allontani dal proprio
domicilio.
2. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà
trasmettere, nell'osservanza dei tempi e modalità di cui sopra,
il certificato di ricovero e, al
termine della degenza, quello di dimissione.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la
malattia del lavoratore, appena ne abbia avuto comunicazione, da medici
di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico.
4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal
primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al
datore di lavoro, disponibile per il controllo,
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno,
anche se domenicale o festivo.
5. Il lavoratore che, per visite, prestazioni, accertamenti specialistici
o altro giustificato motivo, non possa osservare tali fasce orarie,
dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo.
6. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite,
non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal
diritto di percepire l'indennità di malattia di cui al successivo
art. 89 ed è passibile di sanzioni disciplinari.
7. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento, con il massimo
di 180 giorni nell'arco di un anno civile, per tale intendendosi
il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Durante il periodo di malattia i lavoratori con profilo professionale
A) che usufruiscono dell'alloggio di servizio di cui all'Art.18, manterranno
il godimento dei beni di cui alle lettere e), f) ed g) dell'Art.101.
9. Per quanto riguarda l'invio della documentazione
sanitaria (certificato di malattia completo di diagnosi, eventuali successive
diagnosi redatte dal medico in caso di prosecuzione di malattia, certificato
di dimissione ospedaliera completo di diagnosi, in caso di ricovero,
e cartella clinica), le Parti fanno esplicito riferimento allo specifico
Regolamento di cui al precedente Art.10 (Cassa
Portieri).
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Art.89)
Indennità economiche |
1.
Durante il periodo di malattia, il datore di lavoro corrisponderà
al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione
della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
a) fino al 20° giorno: una indennità
pari al 56% della
retribuzione media globale lorda giornaliera così
come stabilita al successivo art. 90 con un minimo
di 28,00.
In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni
l'indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal
4° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà
dal 1° giorno di malattia in
caso di durata della stessa superiore ai 14 giorni. I primi tre giorni
di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei
180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ancorché
restino esclusi dalla indennità.
b) dal 21° giorno di malattia,
compreso, al 60° giorno di malattia, compreso: un'indennità
pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così
come stabilita al successivo art. 90, con un minimo di 31,00.
c) dal 61° giorno di
malattia, compreso, in poi: un'indennità pari al 73% della retribuzione
media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo
art. 90, con un minimo di 31,00.
2. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente
ridotte sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato
nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia.
3. Tali indennità verranno corrisposte per un massimo
di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con
il massimo di 180 giorni per anno civile, intendendosi per tale il periodo
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Superati i termini di
cui sopra cessa altresì il diritto alla conservazione del posto
di lavoro.
4. La corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia
come sopra determinata dovrà essere effettuata con le normali
scadenze mensili di pagamento della retribuzione.
5. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione
dell'indennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre
dal 1° giorno successivo al terzo mese dell'assunzione.
6. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del
portiere assunto ai sensi dell'art. 25 del presente C.C.N.L., ma limitatamente
ai periodi per i quali è stato assunto.
7. Non è dovuta al lavoratore
l'indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia
dipenda dai seguenti eventi:
- applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia
plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni);
- infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni,
nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
- malattie mentali;
- uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione
aerei e subacquei;
- pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme,
rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni
con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed
accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida
alpina), paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere;
- partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche,
salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse
e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità
pura;
- guerra ed insurrezioni;
- tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva;
- dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione
del presente articolo, saranno rimessi, dietro richiesta secondo le
procedure previste dal Regolamento di cui al precedente Articolo 10
(Cassa Portieri) , con le modalità e nelle misure previste dallo
stesso, ai datori di lavoro in regola con quanto contenuto nel detto
Regolamento nonché in regola con i pagamenti indicati all'Art.6
del C.C.N.L.
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Art.90)
Determinazione della retribuzione
media globale lorda giornaliera
ai fini dell'indennità di malattia
|
1.
La retribuzione media globale lorda giornaliera sulla quale viene calcolata
l'indennità giornaliera di malattia è costituita da:
a) per i lavoratori con profilo professionale di cui alla lettera A),
dell'art. 17:
- il salario mensile di cui all'art. 97;
- gli scatti di anzianità di cui all'art. 107;
- l'eventuale terzo elemento di cui all'art. 99;
- le eventuali indennità a carattere continuativo;
b) per i lavoratori con profilo professionale C), dell'art. 17:
- lo stipendio mensile indicato alla tabella C di cui al successivo
art. 128;
- gli scatti di anzianità di cui all'art. 109;
- le eventuali indennità a carattere continuativo;
c) per i lavoratori con profilo professionale D), dell'art. 17:
- il salario mensile di cui all'art. 106;
- gli scatti di anzianità di cui all'art. 110;
- le eventuali indennità a carattere continuativo.
Per la determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera
non si tiene conto dei ratei di mensilità aggiuntive.
La retribuzione media globale lorda giornaliera,
come definita ai precedenti commi 1 e 2, é determinata come segue:
- si considera la retribuzione lorda, composta dagli elementi
di cui sopra, percepita dal lavoratore nei sei mesi precedenti quello
di inizio della malattia;
- si divide l'importo di cui sopra per 6 e successivamente per
26, anche nel caso di tempo parziale verticale.
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Art.91)
Campo di applicazione
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1.
La normativa in materia di indennità di malattia contemplata
dal precedente Art.89 si applica ai lavoratori con profili professionali
A), C) e D), del presente C.C.N.L., in quanto sprovvisti della relativa
copertura previdenziale legale.
2. La stessa normativa non si applica ai lavoratori con profili
professionali B), dell'Art.17, in quanto essi già fruiscono dell'indennità
economica di malattia da parte dell'Istituto competente per legge.
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