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Regolamento
del "Fondo Malattia Portieri" (contenuto.............)(digitare
l'articolo che interessa)
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Art.1)
Costituzione della sezione
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Nell'ambito della CASSA PORTIERI viene
istituita, ai sensi dell'art.2 dello Statuto, una autonoma e separata
sezione contabile e patrimoniale, denominata "FONDO MALATTIA PORTIERI",
o più brevemente "FONDO MALATTIA".
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In
assenza di tutela da parte degli istituti pubblici di assistenza, il Fondo
malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità
tra gli iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione della
indennità economica ai portieri in caso di malattia, nonché
ad altre provvidenze ad elevato contenuto sociale.
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Sono
iscritti alla sezione Fondo malattia della Cassa Portieri tutti i dipendenti
da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati
il CCNL 3 dicembre 2003, ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti
tra la CONFEDILIZIA e FILCAMS- CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL,
i quali non fruiscano già dell'indennità economica di
malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per
legge.
Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti ed i
loro aventi causa.
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| Artt.4/5/6 |
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Art.4)
Obbligatorietà
della contribuzione
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L'applicazione
del CCNL indicato al precedente art. 3 e dei successivi rinnovi contrattuali
comporta l'obbligo di iscrizione dei dipendenti al Fondo malattia della
Cassa portieri, nonché l'obbligo del versamento dei contributi
a carico dei datori di lavoro.
L'obbligo della iscrizione e della contribuzione non ricorre unicamente
nei confronti di quei dipendenti che, pur essendo destinatari del citato
CCNL, già fruiscono dell'indennità economica di malattia
da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
Il versamento dei contributi al Fondo malattia è effettuato dai
datori di lavoro.
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Il
Fondo malattia si alimenta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali
e nel rispetto della normativa civilistica previdenziale fiscale vigente
pro-tempore, con contributi obbligatori a carico del datore di lavoro
nella misura prevista dal CCNL in vigore per i dipendenti da proprietari
di fabbricati, calcolata sulla retribuzione mensile lorda per tredici
mensilità.
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Art.6)
Versamento dei contributi
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I
contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente art.
5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS (Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale), ente con il quale viene stipulata apposita
convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere
effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali
obbligatori.
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| Art.7 |
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Art.7)
Definizione di malattia
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I
dipendenti iscritti al fondo, in caso di malattia, hanno diritto alla
corresponsione della indennità economica relativa: a tale scopo,
si intende per malattia la alterazione dello stato di salute che comporti
incapacità alla prestazione lavorativa.
Non rientrano nel concetto di malattia:
a) le assenze per infortunio sul lavoro, per le quali già sussiste
per legge l'obbligo della copertura assicurativa pubblica in favore del
dipendente;
b) i periodi di assenza dal lavoro per parto, aborto, gravidanza e puerperio;
c) i periodi di effettuazione di cure elio-balneo-termali.
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| Art.8 |
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1.Indennità
di malattia
Durante il periodo di malattia il Fondo Malattia provvede alla corresponsione
di una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di
riposo settimanale), nelle seguenti misure:
a) fino al 20° giorno: una indennità pari al 55% della
retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilito
al successivo art.8 bis, con un minimo di € 28,00 ed un massimo di
€37,00; peraltro con le precisazioni qui di seguito indicate:
- in caso di malattia di durata continuativa sino e non oltre i 14 giorni,
l'indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4°
giorno di malattia;
i primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati,
nel limite dei 180 giorni di cui al successivo art.9 (durata delle prestazioni),
pur restando esclusi dalla indennità;
- in caso di malattia di durata continuativa maggiore dei 14 giorni, l'indennità
giornaliera decorrerà:
dal 1° giorno di malattia nel caso di durata continuativa della stessa
superiore ai 28 giorni;
dal 2° giorno di malattia nel caso di durata continuativa della stessa
sino e non oltre i 28 giorni;
dal 3° giorno di malattia nel caso di durata continuativa della stessa
superiore a 14 giorni e non superiore a 21 giorni.
b) dal 21° giorno di malattia, compreso, in poi: un'indennità
pari al 67% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così
come stabilito al successivo art.8 bis, con un minimo di €31,00 ed
un massimo di € 40,00
Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità
di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, sulla base dell'effettivo
orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio
della malattia. In particolare verranno così proporzionalmente
ridotti gli importi minimi e gli importi massimi delle indennità,
quali sopra indicati.
La predetta indennità sarà corrisposta al lavoratore dal
datore di lavoro. I datori di lavoro in regola con il pagamento dei contributi
di cui all'art.6 del CCNL secondo le modalità di cui all'art.10
del presente Regolamento otterranno il rimborso di tale somma previa richiesta
in conformità a quanto stabilito dal successivo art.15 (punto1).
2. Oneri
contributivi previdenziali
In caso di malattia di durata continuativa superiore ai 120 giorni, il
Fondo Malattia rimborserà al datore di lavoro, sempre che lo stesso
risulti in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art.6 CCNL
secondo le modalità di cui al successivo art.10 del presente Regolamento,
anche una parte, pari al 40%, degli oneri contributivi previdenziali (senza
indennità connesse) a carico del datore di lavoro e dallo stesso
effettivamente versati in relazione all'indennità di malattia corrisposta
al lavoratore a partire dalla data di inizio della malattia stessa ai
sensi del precedente comma 1 del presente art.8 e del successivo art.8
bis del presente Regolamento. Tali oneri contributivi previdenziali saranno
rimborsati solo se l'indennità di malattia alla quale sono relativi
sarà considerata rimborsabile.
3. Indennità
di rilascio alloggio
In caso di morte del lavoratore che usufruisca dell'alloggio di servizio,
il Fondo rimborserà al datore di lavoro del lavoratore deceduto,
sempre che risulti in regola, sino al decesso del lavoratore stesso, con
il pagamento dei contributi di cui all'articolo 6 del CCNL secondo le
modalità di cui all'art.10 del presente Regolamento, l'indennità
di rilascio alloggio prevista dall'art.113 del CCNL che sia stata effettivamente
corrisposta in conformità a quanto stabilito da quest'ultimo articolo,
con un massimo quindi di € 1.600,00.
Tale rimborso non competerà qualora non sia stato rispettato il
termine del rilascio dell'alloggio previsto nel medesimo art.113 CCNL,
indipendentemente dalla causa che abbia determinato tale evenienza.
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| Norma transitoria |
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2003/04
Norma transitoria.
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Norma transitoria:
per gli eventi morbosi insorti sino tutto il
31/12/2003
valgono le norme previste dal precedente Regolamento.
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| Art.8 bis |
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Art.8
bis)
Determinazione della retribuzione media globale
lorda giornaliera ai fini del calcolo dell'indennità di malattia
(come da CCNL)
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La retribuzione
media globale lorda giornaliera sulla quale viene calcolata l'indennità
giornaliera di malattia è costituita da:
a) per i lavoratori con profilo professionale di cui alla lettera A) dell'art.
17 del CCNL:
- il salario mensile di cui all'art. 86 del CCNL;
- la scala mobile di cui all'art. 89 del CCNL;
- gli scatti di anzianità di cui all'art. 97 del CCNL;
- l'eventuale terzo elemento di cui all'art. 88 del CCNL;
- le eventuali indennità a carattere continuativo;
b) per i lavoratori con profilo professionale C) dell'art. 17 del CCNL:
- lo stipendio mensile unico minimo nazionale indicato alla tabella C
di cui all'art. 117 del CCNL;
- la scala mobile di cui all'art. 89 del CCNL;
- gli scatti di anzianità di cui all'art.99 del CCNL;
- le eventuali indennità a carattere continuativo;
c) per i lavoratori con profilo professionale D1) dell'art. 17 del CCNL:
- il salario di cui all'art. 96 del CCNL;
- la scala mobile di cui all'art. 89 del CCNL;
- gli scatti di anzianità di cui all'art. 100 del CCNL;
- le eventuali indennità a carattere continuativo.
2. Per la determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera
non si tiene conto dei ratei di mensilità aggiuntive.
3. La retribuzione media globale lorda giornaliera, come definita ai precedenti
commi 1 e 2, é determinata come segue:
- si considera la retribuzione lorda, composta dagli elementi di cui sopra,
percepita dal lavoratore nei sei mesi precedenti quello di inizio della
malattia;
- si divide l'importo di cui sopra per sei
e successivamente per 26 e ciò anche in caso di tempo parziale
verticale.
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| Artt.9/10/11 |
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Art.9)
Durata delle prestazioni
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L'indennità
giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia per un massimo
di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso.
Il limite di 180 giorni di corresponsione dell'indennità giornaliera,
non potrà comunque essere superato, nell'arco di un anno civile,
inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, anche
in caso di concorso di più eventi morbosi.
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Art.10)
Decorrenza delle prestazioni
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Nella
prima fase di iscrizione al Fondo Malattia Portieri i Proprietari di Fabbricati
o i Condomìni hanno diritto al rimborso delle indennità
anticipate, purché risultino in regola con i contributi previsti
dal CCNL all'art.6 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso.
Dal settimo mese di iscrizione al Fondo i Proprietari di Fabbricati o
i Condomìni hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate
a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo
fin dalla data di 1° iscrizione.
Il Fondo non rimborsa le indennità e le prestazioni di cui al precedente
art.8 maturate nei primi 3 mesi successivi alla data di iscrizione al
Fondo.
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Art.11)
Esclusione dal rimborso dell'indennità di malattia
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Fermo
restando quanto previsto all'art. 78 CCNL, il Fondo malattia non eroga
l'indennità giornaliera, quando la malattia dipenda dai seguenti
eventi:
a) applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia
plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni);
b) infortuni e intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni,
nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
c) malattie mentali;
d) uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione
aerei e subacquei;
e) pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, rugby,
bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con
autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso
a ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina),
paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere;
f) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche,
salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
g) guida ed uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse
e gare (e relative prove) salvo che si tratti di regolarità pura;
h) guerra e insurrezione;
i) tumulti popolari cui il portiere abbia preso parte attiva;
l) dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal portiere.
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| Artt.12/13/14 |
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Le
modalità pratiche, a carico dei datori di lavoro e dei loro dipendenti,
per le comunicazioni al Fondo malattia vengono deliberate dal Fondo unitamente
alla relativa modulistica da impiegare.
Il contenuto di tali deliberazioni viene comunicato mediante pubblicazione
sul NOTIZIARIO DELLA CASSA PORTIERI.
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I
dati del dipendente iscritto al Fondo e le relative variazioni (es. cessazione
del rapporto) devono essere tempestivamente comunicati dal datore di lavoro
mediante l'invio dell'apposito stampato (attualmente: mod. MRD) allegato
al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte.
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Art.14)
Dichiarazione di consenso (ai sensi della normativa sulla tutela della
privacy)
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Il
datore di lavoro deve trasmettere al Fondo la dichiarazione di consenso
ai sensi della Legge 675/96 (privacy) e la relativa informativa (attualmente:
mod. LP/A-B, rispettivamente), allegati al presente regolamento, debitamente
firmate dal dipendente. Tali documenti devono essere inviati una sola
volta per ogni dipendente. Essi sono indispensabili perché il Fondo
possa provvedere alle prestazioni di rimborso.
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| Art.15 |
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1.Indennità
di malattia.
La richiesta di rimborso viene inviata dal datore di lavoro al Fondo al
termine della malattia e comunque entro due mesi da tale evento.
Nel caso in cui la malattia si protragga per più mesi la richiesta
di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre il secondo mese successivo
a quello per il quale si richiede il rimborso.
Per la richiesta di rimborso si deve utilizzare l'apposito stampato (mod.
MRR8.1/04), allegato al presente regolamento, debitamente compilato in
ogni sua parte e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione:
a) copia del cedolino paga firmato per ricevuta dal dipendente dal quale
risulti l'avvenuto pagamento al dipendente stesso dell'indennità
di cui si chiede il rimborso;
b) copia dei moduli DM1O/2 relativi sia ai mesi nei quali ricade la malattia
e/o per i quali si richiede il rimborso, sia ai cinque mesi precedenti
l'inizio della malattia stessa;
c) copia dei cedolini paga relativi ai sei mesi precedenti quello di inizio
della malattia (che possono non essere inviati in caso di richiesta di
indennità che non superi il minino stabilito nel CCNL);
d) i seguenti documenti originali, qualora essi non siano stati inviati
al Fondo direttamente dal lavoratore e sempre che essi non siano già
stati inviati precedentemente:
1) certificato medico con diagnosi;
2) certificato di ricovero, certificato di dimissione con diagnosi, in
caso di ricovero ospedaliero;
3) verbale del pronto soccorso, nei casi di infortunio;
4) sempre nei casi di infortunio, idonea documentazione dalla quale risultino
le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio verbale dell'incidente).
Il Fondo ha il diritto di richiedere la cartella clinica relativa al ricovero.
2.Oneri
contributivi previdenziali
La richiesta di rimborso di parte degli oneri contributivi previdenziali
deve essere inoltrata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia
e comunque entro due mesi da tale evento.
Per la richiesta di rimborso deve utilizzarsi l'apposito stampato (MRR8.2/04)
allegato al presente Regolamento debitamente compilato e sottoscritto,
allegando allo stesso la seguente documentazione:
- copia dei modelli DM10/2 INPS da dove risulti il pagamento degli oneri
contributivi riferiti al periodo di malattia.
Il diritto al rimborso decade qualora la richiesta, completa della documentazione
prescritta, non pervenga al Fondo entro un anno dal termine della malattia.
3.Indennità
di rilascio alloggio
La richiesta di rimborso dell'indennità rilascio alloggio di cui
all'art.8 punto 3 del presente Regolamento deve essere inoltrata dal datore
di lavoro al Fondo al quale deve pervenire entro 3 mesi dalla data dell'effettivo
rilascio dei locali.
La richiesta di rimborso dell'indennità di rilascio alloggio viene
effettuata inoltrando l'apposito stampato (mod.MRR8.3/04) allegato al
presente Regolamento, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata
la seguente documentazione;
a) certificato di morte del dipendente;
b) stato di famiglia del dipendente;
c) copia dei moduli dm1O/2 relativi ai 6 mesi precedenti il mese in cui
è avvenuto il decesso;
d) fotocopia del documento comprovante l'avvenuto pagamento agli aventi
diritto dell'indennità di rilascio alloggio, conforme al modulo
allegato contenente anche l'autorizzazione ai sensi della legge sulla
privacy;
e) dichiarazione del datore di lavoro, sotto la propria personale responsabilità,
di aver corrisposto l'indennità in questione alle persone conviventi
nell'alloggio rilasciato da almeno sei mesi precedenti il decesso con
piena manleva della Cassa Portieri al riguardo;
Si considera decaduto il diritto al rimborso qualora la richiesta, completa
della documentazione come sopra prescritta, non pervenga al Fondo entro
il termine di tre mesi dalla data dell'effettivo rilascio dell'alloggio.
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| Art.16 |
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Art.16)
Comunicazione della malattia
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Le
Comunicazioni di malattia o di ricovero ospedaliero devono essere effettuate
dal dipendente al datore di lavoro con le modalità e nei termini
stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro, entro 3 giorni da quando ha ricevuto da parte del
dipendente la notizia della malattia o del ricovero ospedaliero, deve
darne comunicazione al Fondo trasmettendo il certificato medico dal quale
risulti la prognosi oppure, in caso di ricovero ospedaliero, trasmettendo
il certificato di ricovero.
Tale comunicazione può essere effettuata per raccomandata o per
fax o per E-mail. In tali ultimi casi viene trasmessa la copia del certificato
medico o del certificato di ricovero. L'originale di tale documento verrà
inviato successivamente insieme alla richiesta di rimborso.
Le eventuali continuazioni del periodo di malattia vengono comunicate
da parte del datore di lavoro con le stesse modalità di cui sopra.
Perché il Fondo possa provvedere al rimborso al datore di lavoro
della indennità di malattia da questi anticipata al dipendente,
è necessario che i documenti sanitari (certificato medico completo
di diagnosi ed eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso
di continuazione di malattia; certificato di ricovero e certificato di
dimissione completi di diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero; cartella
clinica, nel caso in cui venga esplicitamente richiesta dal Fondo; verbale
del pronto soccorso in caso di infortunio non sul lavoro) pervengano tempestivamente
in originale al Fondo stesso.
Il dipendente ha il dovere di inviare, direttamente, o, a sua scelta,
tramite il datore di lavoro (al quale in questo caso dovrà consegnare
dichiarazione liberatoria ai sensi della Legge 675/96), entro 3 giorni
dall'inizio della malattia, o, rispettivamente, dalla sua prosecuzione,
o dal ricovero ospedaliero, o dalla successiva dimissione, l'originale
del rispettivo documento sanitario quale sopra indicato. Parimenti il
dipendente, qualora il Fondo ne abbia fatto richiesta, è tenuto
ad inviare il più tempestivamente possibile e con le medesime modalità
di cui sopra, la cartella clinica. In caso di infortunio non sul lavoro,
il lavoratore dovrà altresì trasmettere in originale, sempre
con la massima tempestività possibile e con le stesse modalità
di cui sopra, l'idonea documentazione dalla quale risulti la dinamica
e le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio dichiarazione
di responsabilità con descrizione dell'incidente).
Nel caso in cui la trasmissione dei documenti di cui sopra avvenga direttamente
da parte del dipendente al Fondo, quest'ultimo, qualora si tratti di malattia
per la quale il CCNL esclude l'indennità a favore del lavoratore,
lo comunica tempestivamente al datore di lavoro e al dipendente stesso.
Nei casi nei quali il dipendente non invii al Fondo alcuna documentazione
o invii documentazioni incomplete, il Fondo provvede al sollecito, dandone
contestuale comunicazione al datore di lavoro; sarà cura del Fondo
avvisare il datore di lavoro dell'avvenuto successivo completamento della
documentazione.
Il datore di lavoro, nel caso in cui decada dal diritto al rimborso di
cui al successivo articolo 18 a causa della mancata trasmissione dei documenti
di cui sopra da parte del dipendente o a causa dell'incompletezza della
documentazione da questi trasmessa, potrà rivalersi nei confronti
del dipendente stesso.
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| Artt.17/18 |
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Art.17)
Corresponsione della prestazione
|
Di
norma il Fondo procede ai rimborsi dovuti entro il mese successivo a quello
in cui è pervenuta la richiesta di rimborso completa della documentazione
come sopra indicata ovvero entro il mese successivo a quello in cui la
documentazione stessa è stata completata.
Nel caso in cui venga richiesta la cartella clinica, di norma il Fondo
procede al rimborso dovuto entro il mese successivo a quello nel quale
tale cartella clinica sia pervenuta.
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Art.18)
Decadenza del diritto al rimborso
|
1.
Tardiva comunicazione
Il diritto al rimborso decade nel caso in cui la malattia non venga comunicata
entro due mesi dall'inizio della malattia stessa.
2. Tardiva richiesta di rimborso o tardivo completamente della documentazione
Il diritto al rimborso decade nel caso in cui la documentazione, come
sopra indicata, non pervenga al Fondo entro un anno dal termine della
malattia.
Parimenti il diritto al rimborso decade nel caso in cui, entro l'anno
dal termine della malattia, non sia stato inoltrato lo stampato di richiesta
del rimborso (attualmente: mod. MRR8.1/04) oppure nel caso in cui lo stesso
sia stato trasmesso ma risulti compilato in modo incompleto, nonché
infine nel caso in cui, entro l'anno dal termine della malattia, il Fondo
non sia venuto in possesso dello stampato di richiesta dei dati (mod.
MRD), debitamente compilato in ogni sua parte (art.13) e/o del consenso
(art.14).
Nel caso in cui il Fondo richieda la cartella clinica relativa al ricovero
ospedaliero del dipendente, il diritto al rimborso decade qualora tale
cartella non pervenga al Fondo entro un anno dalla richiesta, se tale
richiesta viene effettuata successivamente al termine della malattia,
o entro un anno dal termine della malattia, se la richiesta viene effettuata
prima del termine della stessa.
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| Artt.19/20/21 |
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Art.19)
Controlli sull'assenza per malattia
|
I
controlli sulle malattie e sulle assenze vanno effettuati con le modalità
previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il dipendente è tenuto a sottoporsi agli eventuali accertamenti
e controlli medici disposti dal Fondo direttamente o dalla/e società
assicuratrice/i convenzionata/e con il Fondo malattia, secondo le leggi
e le norme vigenti.
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Art.20)
Decadenza delle prestazioni
|
Il
dipendente, che non giustifichi la malattia nei termini e con le modalità
previste, o che, salvo giustificato motivo, non sia reperito nelle fasce
orarie al domicilio dichiarato, o che non sia ritenuto ammalato al controllo
da parte dei medici di enti o di istituti pubblici a ciò incaricati,
decade dal diritto alla prestazione.
Analogamente, decade dal diritto alla prestazione il dipendente che non
fornisca la documentazione, o che non si sottoponga agli eventuali accertamenti
e controlli medici richiesti come sopra dal Fondo malattia direttamente
o dalla/e società assicuratrice/i convenzionata/e.
Sono in ogni caso fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dalla
contrattazione collettiva e le prerogative dell'Autorità giudiziaria
penale.
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Art.21)
Esercizio finanziario
|
L'esercizio
finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche
e fiscali previste dalla legislazione vigente.
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| Artt.22/23/24/25 |
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Art.22)
Contabilità del Fondo malattia
|
La
contabilità della sezione può essere redatta direttamente,
ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso
una convenzione appositamente sottoscritta dagli organi della Cassa.
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Art.23)
Costi di amministrazione
|
Le
spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonché
quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente
stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente
art. 5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse.
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Art.24)
Gestione finanziaria delle risorse
|
Le
finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo malattia vanno
raggiunte senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso
a forme assicurative.
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Il
Comitato Esecutivo decide la sottoscrizione, con una o più compagnie
di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose
condizioni ed un adeguato servizio individuando la/e compagnia/e di assicurazione
e definendo le condizioni di convenzione.
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|
| Art.26 |
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Art.26)
Clausola compromissoria
|
Tutte
le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento,
soprattutto sulle contribuzioni e sulle prestazioni individuali, sono
deferite alla decisione di un collegio irrituale di equità composto
di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro; e gli arbitri così
designati nomineranno il terzo con funzione di presidente del collegio.
Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei
primi due, la nomina è effettuata - a richiesta di una qualunque
delle parti - dal presidente del tribunale di Roma, il quale provvede
altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto
entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta ad essa, della nomina dell'arbitro
dell'altra parte.
Gli arbitri designati decidono - anche a maggioranza come mandatari comuni
delle parti amichevoli compositorie, senza alcuna formalità di
procedura, entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina,
salvo comunque il principio del contraddittorio.
Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata,
alle parti. Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri
quale espressione della loro volontà contrattuale.
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| Artt.27/28 |
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Art.27)
Sostituto del portiere
|
Limitatamente
ai periodi per i quali è stato assunto, e compatibilmente con il
rapporto di lavoro a termine instaurato, le disposizioni contenute nel
presente regolamento si applicano anche nei confronti del sostituto del
portiere.
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Art.28)
Modifiche al Regolamento
|
Le
disposizioni contenute nel presente regolamento, potranno essere riesaminate
per volontà consensuale delle organizzazioni stipulanti che lo
richiederanno con preavviso di sei mesi ovvero nel corso della contrattazione
di rinnovo del contratto collettivo, e comunque nel caso in cui, per effetto
di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che incidano
sull'attuale assetto normativo della indennità economica di malattia,
a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, in modo da conformarsi
a tali leggi e provvedimenti.
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