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Ente paritetico contrattuale costituito da: |
C O N F E D I
L I Z I A FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL |
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Regolamento del "Fondo Malattia Portieri" |
| Indice | ||
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2008 Attenzione a....... Norma transitoria |
Art.1) |
Art.2) |
| Art.3) Iscritti-Beneficiari |
Art.4) Obbligatorietà contribuzione |
Art.5) Contribuzione |
| Art.6) Versamento dei contributi |
Art.7) Definizione di malattia |
Art.8) Prestazioni |
| Art.9) Retribuzione media globale lorda |
Art.10) Durata delle prestazioni |
Art.11) Decorrenza delle prestazioni |
| Art.12) Esclusione delle prestazioni |
Art.13) Comunicazioni al fondo |
Art.14) Comunicazione dati |
| Art.15) Tutela della privacy |
Art.16) Richiesta di rimborso |
Art.17) Comunicazione della malattia |
| Art.18) Corresponsione della prestazione |
Art.19) Decadenza del diritto al rimborso |
Art.20) Controlli sull'assenza per malattia |
| Art.21) Decadenza delle prestazioni |
Art.22) Esercizio finanziario |
Art.23) Contabilità del fondo malattia |
| Art.24) Costi di amministrazione |
Art.25) Gestione finanziaria delle risorse |
Art.26) Convenzioni |
| Art.27) Clausola compromissoria |
Art.28) |
Art.29) Modifiche al regolamento |
| Art.30) Entrata in vigore |
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Art.1)
Costituzione della sezione |
Nell'ambito della CASSA PORTIERI viene istituita, ai sensi dell'Art.2 dello Statuto, una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale, denominata "FONDO MALATTIA PORTIERI", o più brevemente "FONDO MALATTIA". |
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Art.2)
Scopo |
In assenza di tutela da parte degli istituti pubblici di assistenza, il Fondo malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione della indennità economica ai portieri in caso di malattia, nonché ad altre provvidenze ad elevato contenuto sociale. |
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Art.3)
Iscritti - beneficiari |
Sono
iscritti alla sezione Fondo malattia della Cassa Portieri tutti i dipendenti
da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati
il CCNL 3 dicembre 2003, ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti
tra la CONFEDILIZIA e FILCAMS- CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL,
i quali non fruiscano già dell'indennità economica di
malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per
legge. |
| Artt.4/5/6 | |
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Art.4) |
L'applicazione
del CCNL indicato al precedente Art.3 e dei successivi rinnovi contrattuali
comporta l'obbligo di iscrizione dei dipendenti al Fondo malattia della
Cassa portieri, nonché l'obbligo del versamento dei contributi
a carico dei datori di lavoro. |
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Art.5)
Contribuzione |
Il Fondo malattia si alimenta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa civilistica previdenziale fiscale vigente pro-tempore, con contributi obbligatori a carico del datore di lavoro nella misura prevista dal CCNL in vigore per i dipendenti da proprietari di fabbricati, calcolata sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità. |
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Art.6) |
I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente Art.5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori. |
| Art.7 | |
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Art.7)
Definizione di malattia |
I
dipendenti iscritti al fondo, in caso di malattia, hanno diritto alla
corresponsione della indennità economica relativa: a tale scopo,
si intende per malattia la alterazione dello stato di salute che comporti
incapacità alla prestazione lavorativa. |
| Art.8 | |
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Art.8)
Prestazioni |
1. Indennità di malattia Durante il periodo di malattia il Fondo
Malattia provvede alla corresponsione di una indennità giornaliera
(con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti
misure: In caso di malattia il Fondo Malattia
rimborserà al datore di lavoro, sempre che lo stesso risulti
in regola con il pagamento dei contributi di cui all'Art.6 CCNL secondo
le modalità di cui al successivo Art.11 del presente Regolamento,
una parte degli oneri contributivi previdenziali (senza indennità
connesse) a carico del datore di lavoro e dallo stesso effettivamente
versati in relazione all'indennità di malattia corrisposta al
lavoratore a partire dalla data di inizio della malattia stessa ai sensi
del precedente comma 1 del presente Art.8 e del successivo Art.9 del
presente Regolamento; In caso di morte del lavoratore che usufruisca
dell'alloggio di servizio, il Fondo rimborserà al datore di lavoro
del lavoratore deceduto, sempre che risulti in regola, sino al decesso
del lavoratore stesso, con il pagamento dei contributi di cui all'Art.6
del CCNL secondo le modalità di cui all'Art.11 del presente Regolamento,
l'indennità di rilascio alloggio prevista dall'Art.123 del CCNL
che sia stata effettivamente corrisposta in conformità a quanto
stabilito da quest'ultimo articolo, con un massimo quindi di
1.600,00. |
| Norma transitoria | |
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2008
Norma transitoria. |
Norma transitoria: |
| Art.9 | |
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Art.9)
Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini del calcolo dell'indennità di malattia (come da CCNL) |
1. La retribuzione
media globale lorda giornaliera sulla quale viene calcolata l'indennità
giornaliera di malattia è costituita da: |
| Artt.10/11/12 | |
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Art.10)
Durata delle prestazioni |
L'indennità
giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia per un
massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso. |
Art.11)
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I
Proprietari di Fabbricati o i Condominii hanno diritto al rimborso delle
indennità anticipate, a condizione che i contributi risultino
versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di 1° iscrizione.
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Art.12) Esclusione dal rimborso dell'indennità di malattia |
Fermo
restando quanto previsto all'Art.89 CCNL, il Fondo malattia non eroga
l'indennità giornaliera, quando la malattia dipenda dai seguenti
eventi: |
| Artt.13/14/15 | |
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Art.13)
Comunicazioni al Fondo |
Le
modalità pratiche, a carico dei datori di lavoro e dei loro dipendenti,
per le comunicazioni al Fondo malattia vengono deliberate dal Fondo
unitamente alla relativa modulistica da impiegare. |
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Art.14)
Comunicazione dati |
I dati del dipendente iscritto al Fondo e le relative variazioni (es. cessazione del rapporto) devono essere tempestivamente comunicati dal datore di lavoro mediante l'invio dell'apposito stampato (mod. MRD/08) allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte. |
Art.15)
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Il datore di lavoro deve trasmettere al Fondo la dichiarazione di consenso ai sensi della L.196/03 (privacy) e la relativa informativa (modd. LP/A e LP/B), allegati al presente regolamento, debitamente firmate dal dipendente. Tali documenti devono essere inviati una sola volta per ogni dipendente. Essi sono indispensabili perché il Fondo possa provvedere alle prestazioni di rimborso. |
| Art.16 | |
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Art.16)
Richiesta di rimborso |
1.
Indennità di malattia. La richiesta di rimborso di parte degli
oneri contributivi previdenziali deve essere inoltrata dal datore di
lavoro al Fondo al termine della malattia e comunque entro due mesi
da tale evento. La richiesta di rimborso dell'indennità
rilascio alloggio di cui all'Art.8 punto 3 del presente Regolamento
deve essere inoltrata dal datore di lavoro al Fondo al quale deve pervenire
entro 3 mesi dalla data dell'effettivo rilascio dei locali. |
| Art.17 | |
Art.17)
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Le
comunicazioni di malattia o di ricovero ospedaliero devono essere effettuate
dal dipendente al datore di lavoro con le modalità e nei termini
stabiliti dalla contrattazione collettiva. |
| Artt.18/19 | |
Art.18)
|
Di
norma il Fondo procede ai rimborsi dovuti entro il mese successivo a
quello in cui è pervenuta la richiesta di rimborso completa della
documentazione come sopra indicata ovvero entro il mese successivo a
quello in cui la documentazione stessa è stata completata. |
Art.19)
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1.
Tardiva comunicazione |
| Artt.20/21/22 | |
Art.20)
|
I
controlli sulle malattie e sulle assenze vanno effettuati con le modalità
previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. |
Art.21)
|
Il
dipendente, che non giustifichi la malattia nei termini e con le modalità
previste, o che, salvo giustificato motivo, non sia reperito nelle fasce
orarie al domicilio dichiarato, o che non sia ritenuto ammalato al controllo
da parte dei medici di enti o di istituti pubblici a ciò incaricati,
decade dal diritto alla prestazione. |
Art.22)
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L'esercizio
finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. |
| Artt.23/24/25/26 | |
Art.23)
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La contabilità della sezione può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso una convenzione appositamente sottoscritta dagli organi della Cassa. |
Art.24)
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Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente Art.5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse. |
Art.25)
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Le finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo malattia vanno raggiunte senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative. |
Art.26)
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Il Comitato Esecutivo decide la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio individuando la/e compagnia/e di assicurazione e definendo le condizioni di convenzione. |
| Art27 | |
Art.27)
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Tutte
le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente
regolamento, soprattutto sulle contribuzioni e sulle prestazioni individuali,
sono deferite alla decisione di un collegio irrituale di equità
composto di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro; e gli arbitri
così designati nomineranno il terzo con funzione di presidente
del collegio. |
| Artt.28/29 | |
Art.28)
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Limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto, e compatibilmente con il rapporto di lavoro a termine instaurato, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche nei confronti del sostituto del portiere. |
Art.29)
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Le disposizioni contenute nel presente regolamento, potranno essere riesaminate per volontà consensuale delle organizzazioni stipulanti che lo richiederanno con preavviso di sei mesi ovvero nel corso della contrattazione di rinnovo del contratto collettivo, e comunque nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che incidano sull'attuale assetto normativo della indennità economica di malattia, a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, in modo da conformarsi a tali leggi e provvedimenti. |
| Art.30) Entrata in vigore |
Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti ed entra in vigore il 1° gennaio 2010. |
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CASSA PORTIERI C.so Trieste 10 - 00198 ROMA |
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