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C O N F E D I L I Z I A


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Domande e risposte.........................

 

 

     Argomenti
1)

Trattamento fiscale e contributivo dell'indennità economica di malattia

2) Il trattamento dei pimi 3 giorni di malattia (c.d. carenza)
3) Il conteggio del limite massimo di 180 giorni rimborsabile dal Fondo
4) Infortunio verificatosi in ambiente di lavoro
5) Obbligatorietà e termini della comunicazione dell'evento di malattia
6) Termini di decadenza dal diritto al rimborso
7) Esclusione dei dipendenti di profilo B) (pulitori)
8) Utilizzo del fax o della posta elettronica
9) Cessazione del dipendente ed aggiornamento dei dati
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1) Trattamento fiscale e contributivo dell'indennità

L’indennità di malattia corrisposta, ai sensi dell’art.72 CCNL, dal datore di lavoro proprietario di fabbricati al proprio dipendente in caso di malattia, è assoggettare sia alla normale contribuzione assistenziale e previdenziale sia al contributo di assistenza contrattuale previsto dall'art.6 del CCNL. Tali somme sono, inoltre, da assoggettare all'IRPEF.

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2) Il trattamento dei pimi 3 giorni di malattia (c.d. carenza)

L’art.72 del CCNL stabilisce che l’indennità economica di malattia deve essere corrisposta al dipendente in malattia, dal 4° giorno di assenza in poi. Da ciò consegue che nulla è contrattualmente dovuto per i primi 3 giorni di malattia (c.d. carenza). Resta ovviamente salva la facoltà per il datore di lavoro di riservare un trattamento di miglior favore ai sensi dell’art.74 CCNL.
Correlativamente l'art.8 del Regolamento del Fondo prevede che il rimborso dell'indennità da parte del Fondo spetti dal 4° di malattia in poi.
Si precisa che iI primi 3 giorni di carenza sono da conteggiare includendo l'eventuale giorno di riposo settimanale (domenica).

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3) Il conteggio del limite massimo di 180 giorni rimborsabile dal Fondo

L’indennità di malattia può essere corrisposta dal datore di lavoro, e quindi rimborsata dal Fondo, entro il limite massimo di 180 giorni per ciascun evento morboso e con un massimo di 180 giorni per anno civile.
Il riferimento alle giornate di calendario significa che nel conteggiare tale limite massimo si devono includere anche tutte le giornate di riposo settimanale ricadenti nel periodo di malattia (di solito le domeniche).
Il numero massimo di giornate rimborsabili, che è un concetto diverso, si ottiene quindi sottraendo dal suddetto periodo le giornate di riposo settimanale (di solito la domenica) e i primi tre giorni.

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Art.4/5/6

4) Infortunio verificatosi in ambiente di lavoro

Tra gli infortuni  (traumi fratture ecc.) è necessario tenere presente la distinzione tra quelli cosiddetti "extralavoro" e quelli invece verificatisi in ambiente di lavoro.
I primi, salva la verifica della natura extralavoro dell'infortunio, sono di competenza della Cassa.
I secondi sono invece senz'altro di competenza dell’istituto nazionale assicurativo pubblico (INAIL) presso il quale devono essere tempestivamente denunciati secondo le modalità previste dall'istituto stesso.
In tali casi,  la CASSA può intervenire soltanto quando viene esclusa dall’Istituto pubblico "la causa di lavoro" dell'evento traumatico.

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5) Obbligatorietà e termini della comunicazione dell'evento di malattia

L’evento di malattia deve essere comunicato alla Cassa dal dipendente (anche tramite il suo datore di lavoro), entro 3 giorni dal verificarsi dello stesso, trasmettendo (anche via fax) la relativa certificazione medica. Tale adempimento è importante perché è stabilito in relazione alla possibilità per la Cassa di effettuare gli eventuali controlli sullo stato di malattia previsti dal contratto.

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6) Termini di decadenza dal diritto al rimborso

La domanda di rimborso delle indennità di malattia deve essere completata (richiesta con i relativi allegati) entro 1 anno dal termine della malattia. Superato tale termine il diritto al rimborso decade (art.18 Reg.).
La domanda di rimborso si considera completata quando tutti i documenti richiesti dall'art.15 risultano pervenuti.

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Art.7/8/9

7) Esclusione dei dipendenti di profilo B) (pulitori)

La normativa in materia di indennità di malattia prevista dall’art.72 del CCNL, e quindi l'erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro con facoltà richiedere il rimborso alla Cassa ai sensi del comma 8 dell'articolo stesso, si applica esclusivamente ai lavoratori con profili professionali a) e c) (portieri, amministrativi) poichè sprovvisti della relativa copertura pubblica.
I lavoratori con profilo professionale b) (pulitori, manutentori, giardinieri) fruiscono invece dell’indennità economica di malattia da parte dell’INPS secondo le regole previste per la generalità dei dipendenti.

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8) Utilizzo del fax o della posta elettronica

In via generale è possibile l’uso del fax o della posta elettronica per l’invio di documenti, tranne che per la certificazione medica. Quest’ultima deve infatti pervenire, anche se anticipata via fax in sede di comunicazione dell'evento, sempre in copia originale completa di diagnosi.

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9) Cessazione del dipendente ed aggiornamento dei dati

E’ particolarmente importante che i datori di lavoro proprietari di fabbricati comunichino tempestivamente alla Cassa, oltre che le nuove assunzioni effettuate, anche le eventuali cessazioni del rapporto di lavoro.
Nel caso si proceda ad una nuova assunzione, la mancata comunicazione di cessazione del vecchio dipendente, duplica le posizioni nominative aperte in capo ad un singola ditta.
Questo fatto può bloccare la procedura di rimborso.

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