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| IL FONDO MALATTIA PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI | |||||||||||||||||||||
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IL FUNZIONAMENTO IL FONDO MALATTIA portieri rimborsa ai datori di lavoro l'indennità economica malattia che essi erogano ai propri dipendenti in caso di malattia. Il trasferimento del rischio economico connesso alla malattia in capo alla CASSA facilita l'applicazione, tra le parti, delle norme contrattuali sulla tutela della malattia nonchè il progressivo miglioramento delle stesse. MISURA DELL'INDENNITÀ Ai sensi del citato articolo Art.89 CCNL l'indennità economica di malattia spetta nelle seguenti misure:
TRATTAMENTO PRIMI 3 GIORNI: i giorni
di carenza (giorni in cui l'indennità non spetta)
sono calcolati in funzione della durata dell'evento. In particolare
per eventi di durata continuativa fino a 14 giorni, il periodo di
carenza è pari a 3 giorni; per gli eventi, invece, di durata continuativa
superiore ai 14 giorni il periodo di carenza si azzera (=0). GLI ADEMPIMENTI COMUNICAZIONE DATI: i dati di ciascun dipendente devono essere tempestivamente comunicati al Fondo dal datore di lavoro tramite l’invio dell’apposito modulo (mod.MRD). Parimenti devono essere tempestivamente comunicate le eventuali variazioni di dati (es. cessazione del rapporto di lavoro, cambio dell’amministratore). TUTELA DELLA PRIVACY: il datore di lavoro
deve altresì trasmettere l’informativa e la dichiarazione di consenso
al trattamento dei dati sensibili firmate dal dipendente (mod.Lp/A-B).
Tali documenti sono indispensabili ai sensi del D.Lgs.196/03 sulla
tutela della privacy. COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA: il datore di lavoro deve inviare al Fondo la certificazione medica con prognosi (certificato medico, certificato di ricovero/dimissione, referto del Pronto Soccorso ecc.) relativa alla malattia entro 3 giorni dalla ricezione della stessa. Da parte sua il dipendente ha l’obbligo di inviare al Fondo, direttamente o tramite il datore di lavoro, la corrispondente certificazione medica in copia completa di diagnosi. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: al momento
della richiesta il datore di lavoro deve inviare al Fondo il modulo
MRR.81 con allegata la seguente documentazione, (qualora non
ancora ricevuta dalla CASSA in sede di comunicazione evento):
DECADENZA: il diritto al rimborso decade nel caso in cui la malattia non venga comunicata entro 2 mesi dall’inizio della malattia stessa (tardiva comunicazione). Il diritto al rimborso decade, altresì, nel caso in cui la documentazione come sopra indicata non pervenga o pervenga incompleta entro 1 anno dal termine della malattia (tardiva richiesta di rimborso o tardivo completamento della documentazione). Il datore di lavoro, in caso di decadenza a causa della mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte del dipendente, può rivalersi nei confronti dello stesso. (Art.19 Reg.) LE PRESTAZIONI ACCESSORIE IL RIMBORSO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI
(Art.8.2 Reg.): Per la domanda di rimborso degli oneri
previdenziali il datore di lavoro deve utilizzare il modulo
MRR.82 ed allegare la seguente documentazione:
L’INDENNITA’ DI RILASCIO ALLOGGIO (Art.8.3 Reg.): Per la domanda di rimborso indennità di rilascio alloggio il datore di lavoro deve utilizzare il modulo MRR.83. A tale modulo occorre allegare la seguente documentazione:
LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA Hanno diritto alle prestazioni della CASSA PORTIERI i datori di lavoro proprietari di fabbricati in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui allArt.6 del CCNL. Tale contributo viene versato mensilmente tramite denuncia contributiva mensile INPS (UNIEMENS) con le seguenti modalità:
(*) Note: calcolata sulla retribuzione
lorda mensile del dipendente per 13 mensilità di cui 0,40%
a carico del dipendente. |






