Fondo Malattia - Regolamento

Il Fondo malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione della indennità economica ai portieri in caso di malattia.

SOMMARIO

Art. 1 - Costituzione della sezione
Art. 2 - Scopo
Art. 3 - Iscritti - beneficiari
Art. 4 - Obbligatorietà della contribuzione
Art. 5 - Contribuzione
Art. 6 - Versamento dei contributi
Art. 7 - Definizione di malattia
Art. 8 - Prestazioni
Norma transitoria
Art. 9 - Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini del calcolo dell'indennità di malattia (come da CCNL)
Art. 10 - Durata delle prestazioni
Art. 11 - Prima iscrizione e regolarità contributiva
Art. 12 - Esclusione dal rimborso dell'indennità di malattia
Art. 13 - Comunicazioni al Fondo
Art. 14 - Comunicazione dati
Art. 15 - Dichiarazione di consenso (ai sensi della normativa sulla tutela della privacy)
Art. 16 - Richiesta di rimborso
Art. 17 - Comunicazione della malattia
Art. 18 - Corresponsione della prestazione
Art. 19 - Decadenza del diritto al rimborso
Art. 20 - Controlli sull'assenza per malattia
Art. 21 - Decadenza delle prestazioni
Art. 22 - Esercizio finanziario
Art. 23 - Contabilità del Fondo malattia
Art. 24 - Costi di amministrazione
Art. 25 - Gestione finanziaria delle risorse
Art. 26 - Convenzioni
Art. 27 - Clausola compromissoria
Art. 28 - Sostituto del portiere
Art. 29 - Modifiche al Regolamento
Art. 30 - Entrata in vigore

Art. 1 - Costituzione della sezione  [Torna su]
  1. Nell'ambito della CASSA PORTIERI viene istituita, ai sensi dell'Art.2 dello Statuto, una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale, denominata "FONDO MALATTIA PORTIERI", o più brevemente "FONDO MALATTIA".

Art. 2 - Scopo  [Torna su]
  1. In assenza di tutela da parte degli istituti pubblici di assistenza, il Fondo malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione della indennità economica ai portieri in caso di malattia, nonché ad altre provvidenze ad elevato contenuto sociale.

Art. 3 - Iscritti - beneficiari  [Torna su]
  1. Sono iscritti alla sezione Fondo malattia della Cassa Portieri tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati il CCNL 3 dicembre 2003, ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra la CONFEDILIZIA e FILCAMS- CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL, i quali non fruiscano già dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
    Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti ed i loro aventi causa.

Art. 4 - Obbligatorietà della contribuzione  [Torna su]
  1. L'applicazione del CCNL indicato al precedente Art.3 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l'obbligo di iscrizione dei dipendenti al Fondo malattia della Cassa portieri, nonché l'obbligo del versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro.
    L'obbligo della iscrizione e della contribuzione non ricorre unicamente nei confronti di quei dipendenti che, pur essendo destinatari del citato CCNL, già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
    Il versamento dei contributi al Fondo malattia è effettuato dai datori di lavoro.

Art. 5 - Contribuzione  [Torna su]
  1. Il Fondo malattia si alimenta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa civilistica previdenziale fiscale vigente pro-tempore, con contributi obbligatori a carico del datore di lavoro nella misura prevista dal CCNL in vigore per i dipendenti da proprietari di fabbricati, calcolata sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.

Art. 6 - Versamento dei contributi  [Torna su]
  1. I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente Art.5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori.

Art. 7 - Definizione di malattia  [Torna su]
  1. I dipendenti iscritti al fondo, in caso di malattia, hanno diritto alla corresponsione della indennità economica relativa: a tale scopo, si intende per malattia la alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa.
    Non rientrano nel concetto di malattia:
- le assenze per infortunio sul lavoro, per le quali già sussiste per legge l'obbligo della copertura assicurativa pubblica in favore del dipendente;
- i periodi di assenza dal lavoro per parto, aborto, gravidanza e puerperio;
- i periodi di effettuazione di cure elio-balneo-termali.

Art. 8 - Prestazioni  [Torna su]
  1. Indennità di malattia
    Durante il periodo di malattia il Fondo Malattia provvede alla corresponsione di una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
    1. fino al 20° giorno: una indennità pari al 56% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilita al successivo Art.9 con un minimo di 28,00. In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni l'indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore ai 14 giorni. I primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ancorché restino esclusi dalla indennità;
    2. dal 21° giorno di malattia, compreso, al 60° giorno di malattia, compreso: un'indennità pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo Art.9, con un minimo di € 31,00;
    3. dal 61° giorno di malattia, compreso, in poi: un'indennità pari al 73% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo Art.9, con un minimo di € 31,00.
      Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia. In particolare verranno così proporzionalmente ridotti gli importi minimi delle indennità, quali sopra indicati.
      La predetta indennità sarà corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro. I datori di lavoro in regola con il pagamento dei contributi di cui all'Art.6 del C.C.N.L. secondo le modalità di cui all'Art.11 del presente Regolamento otterranno il rimborso di tale somma previa richiesta in conformità a quanto stabilito dal successivo Art. 16 (punto1).
  2. Oneri contributivi previdenziali
    In caso di malattia il Fondo Malattia rimborserà al datore di lavoro, sempre che lo stesso risulti in regola con il pagamento dei contributi di cui all'Art.6 CCNL secondo le modalità di cui al successivo Art.11 del presente Regolamento, una parte degli oneri contributivi previdenziali (senza indennità connesse) a carico del datore di lavoro e dallo stesso effettivamente versati in relazione all'indennità di malattia corrisposta al lavoratore a partire dalla data di inizio della malattia stessa ai sensi del precedente comma 1 del presente Art.8 e del successivo Art.9 del presente Regolamento;
    Tale rimborso sarà:
    1. pari al 35% degli oneri stessi - in caso di malattia continuativa compresa tra gli 80 e i 120 giorni;
    2. pari al 45% degli oneri stessi - in caso di malattia continuativa superiore i 120 giorni.
    Tali oneri contributivi previdenziali saranno rimborsati solo se l'indennità di malattia alla quale sono relativi sarà considerata rimborsabile.
  3. Indennità di rilascio alloggio
    In caso di morte del lavoratore che usufruisca dell'alloggio di servizio, il Fondo rimborserà al datore di lavoro del lavoratore deceduto, sempre che risulti in regola, sino al decesso del lavoratore stesso, con il pagamento dei contributi di cui all'Art. 6 del CCNL secondo le modalità di cui all'Art. 11 del presente Regolamento, l'indennità di rilascio alloggio prevista dall'Art. 123 del CCNL che sia stata effettivamente corrisposta in conformità a quanto stabilito da quest'ultimo articolo, con un massimo quindi di € 1.600,00.
    Tale rimborso non competerà qualora non sia stato rispettato il termine del rilascio dell'alloggio previsto nel medesimo Art.123 CCNL, indipendentemente dalla causa che abbia determinato tale evenienza.

Art. 9 - Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini del calcolo dell'indennità di malattia (come da CCNL)  [Torna su]
  1. La retribuzione media globale lorda giornaliera sulla quale viene calcolata l'indennità giornaliera di malattia è costituita da:
    Per i lavoratori con profili professionali di cui alla lettera A), dell'Art.17:
    1. il salario mensile di cui all'Art.97;
    2. gli scatti di anzianità di cui all'Art.107;
    3. l'eventuale terzo elemento di cui all'Art.99;
    4. le eventuali indennità a carattere continuativo;
  2. Per i lavoratori con profili professionali C), dell'Art.17:
    1. lo stipendio mensile di cui all'Art.105;
    2. gli scatti di anzianità di cui all'Art.109;
    3. le eventuali indennità a carattere continuativo;
    Per i lavoratori con profili professionali D), dell'Art.17:
    1. il salario mensile di cui all'Art.106;
    2. gli scatti di anzianità di cui all'Art.110;
    3. le eventuali indennità a carattere continuativo.
    Per la determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera non si tiene conto dei ratei di mensilità aggiuntive.
    La retribuzione media globale lorda giornaliera, come definita ai precedenti commi 1 e 2, é determinata come segue:
    - si considera la retribuzione lorda, composta dagli elementi di cui sopra, percepita dal lavoratore nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia; .
    - si divide l'importo di cui sopra per 6 e successivamente per 26 e ciò anche in caso di tempo parziale verticale.

Art. 10 - Durata delle prestazioni  [Torna su]
  1. L'indennità giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso.
    Il limite di 180 giorni di corresponsione dell'indennità giornaliera, non potrà comunque essere superato, nell'arco di un anno civile, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, anche in caso di concorso di più eventi morbosi.

Art. 11 - Prima iscrizione e regolarità contributiva  [Torna su]
  1. I Proprietari di Fabbricati o i Condominii hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di 1° iscrizione.
    Il Fondo non rimborsa le indennità e le prestazioni di cui al precedente Art.8, maturate nei primi tre mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.

Art. 12 - Esclusione dal rimborso dell'indennità di malattia  [Torna su]
Fermo restando quanto previsto all'Art.89 CCNL, il Fondo malattia non eroga l'indennità giornaliera, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi:
  1. applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni);
  2. infortuni e intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
  3. malattie mentali;
  4. uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei;
  5. pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere;
  6. partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
  7. guida ed uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove) salvo che si tratti di regolarità pura;
  8. guerra e insurrezione;
  9. tumulti popolari cui il portiere abbia preso parte attiva;
  10. dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal portiere.

Art. 13 - Comunicazioni al Fondo  [Torna su]
  1. Le modalità pratiche, a carico dei datori di lavoro e dei loro dipendenti, per le comunicazioni al Fondo malattia vengono deliberate dal Fondo unitamente alla relativa modulistica da impiegare.
    Il contenuto di tali deliberazioni viene comunicato mediante pubblicazione sul NOTIZIARIO DELLA CASSA PORTIERI.

Art. 14 - Comunicazione dati  [Torna su]
  1. I dati del dipendente iscritto al Fondo e le relative variazioni (es. cessazione del rapporto) devono essere tempestivamente comunicati dal datore di lavoro mediante l'invio dell'apposito stampato (mod. MRD/08) allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte.

Art. 15 - Dichiarazione di consenso (ai sensi della normativa sulla tutela della privacy)  [Torna su]
  1. Il datore di lavoro deve trasmettere al Fondo la dichiarazione di consenso ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 GDPR e la relativa informativa (modd. LP/A e LP/B), allegati al presente regolamento, debitamente firmate dal dipendente. Tali documenti devono essere inviati una sola volta per ogni dipendente. Essi sono indispensabili perché il Fondo possa provvedere alle prestazioni di rimborso.

Art. 16 - Richiesta di rimborso  [Torna su]
  1. Indennità di malattia
    La richiesta di rimborso viene inviata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia e comunque entro due mesi da tale evento.
    Nel caso in cui la malattia si protragga per più mesi la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre il secondo mese successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.
    Per la richiesta di rimborso si deve utilizzare l'apposito stampato (mod. MRR81), allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione:
    1. copia del cedolino paga firmato per ricevuta dal dipendente dal quale risulti l'avvenuto pagamento al dipendente stesso dell'indennità di cui si chiede il rimborso;
    2. copia dei cedolini paga relativi ai sei mesi precedenti quello di inizio della malattia (che possono non essere inviati in caso di richiesta di indennità che non superi il minimo stabilito nel C.C.N.L.);
    3. i seguenti documenti originali, qualora essi non siano stati inviati al Fondo direttamente dal lavoratore e sempre che essi non siano già stati inviati precedentemente:
      • certificato medico con diagnosi;
      • certificato di ricovero, certificato di dimissione con diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero;
      • verbale del pronto soccorso, nei casi di infortunio;
      • sempre nei casi di infortunio, idonea documentazione dalla quale risultino le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio verbale dell'incidente).
    Il Fondo ha il diritto di richiedere la cartella clinica relativa al ricovero.
  2. Oneri contributivi previdenziali
    La richiesta di rimborso di parte degli oneri contributivi previdenziali deve essere inoltrata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia e comunque entro due mesi da tale evento.
    Per la richiesta di rimborso deve utilizzarsi l'apposito stampato (mod. MRR82) allegato al presente Regolamento debitamente compilato e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione:
    1. copia delle ricevute di pagamento (quietanza F24) dei mesi interessati dal periodo di malattia.
    Il diritto al rimborso decade qualora la richiesta, completa della documentazione prescritta, non pervenga al Fondo entro un anno dal termine della malattia.
  3. Indennità di rilascio alloggio
    La richiesta di rimborso dell'indennità rilascio alloggio di cui all'Art.8 punto 3 del presente Regolamento deve essere inoltrata dal datore di lavoro al Fondo al quale deve pervenire entro 3 mesi dalla data dell'effettivo rilascio dei locali.
    La richiesta di rimborso dell'indennità di rilascio alloggio viene effettuata inoltrando l'apposito stampato (mod. MRR83) allegato al presente Regolamento, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata la seguente documentazione;
    1. certificato di morte del dipendente;
    2. stato di famiglia del dipendente;
    3. copia della ricevuta di pagamento (quietanza F24) relativa al mese precedente a quello in cui è avvenuto il decesso.
    4. fotocopia del documento comprovante l'avvenuto pagamento agli aventi diritto dell'indennità di rilascio alloggio, conforme al modulo allegato contenente anche l'autorizzazione ai sensi della legge sulla privacy;
    5. dichiarazione del datore di lavoro, sotto la propria personale responsabilità, di aver corrisposto l'indennità in questione alle persone conviventi nell'alloggio rilasciato da almeno sei mesi precedenti il decesso con piena manleva della Cassa Portieri al riguardo.
    Si considera decaduto il diritto al rimborso qualora la richiesta, completa della documentazione come sopra prescritta, non pervenga al Fondo entro il termine di tre mesi dalla data dell'effettivo rilascio dell'alloggio.

Art. 17 - Comunicazione della malattia  [Torna su]
  1. Le comunicazioni di malattia o di ricovero ospedaliero devono essere effettuate dal dipendente al datore di lavoro con le modalità e nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva.
  2. Il datore di lavoro, entro 3 giorni da quando ha ricevuto da parte del dipendente la notizia della malattia o del ricovero ospedaliero, deve darne comunicazione al Fondo trasmettendo il certificato medico dal quale risulti la prognosi oppure, in caso di ricovero ospedaliero, trasmettendo il certificato di ricovero.
  3. Tale comunicazione può essere effettuata per raccomandata o per fax o per e-mail. In tali ultimi casi viene trasmessa la copia del certificato medico o del certificato di ricovero. L'originale di tale documento verrà inviato successivamente insieme alla richiesta di rimborso.
  4. Le eventuali continuazioni del periodo di malattia vengono comunicate da parte del datore di lavoro con le stesse modalità di cui sopra.
  5. Perché il Fondo possa provvedere al rimborso al datore di lavoro della indennità di malattia da questi anticipata al dipendente, è necessario che i documenti sanitari (certificato medico completo di diagnosi ed eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso di continuazione di malattia; certificato di ricovero e certificato di dimissione completi di diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero; cartella clinica, nel caso in cui venga esplicitamente richiesta dal Fondo; verbale del pronto soccorso in caso di infortunio non sul lavoro) pervengano tempestivamente in originale al Fondo stesso.
  6. Il dipendente ha il dovere di inviare, direttamente, o, a sua scelta, tramite il datore di lavoro (al quale in questo caso dovrà consegnare dichiarazione liberatoria ai sensi de Regolamento UE nr. 679/2016 GDPR), entro 3 giorni dall'inizio della malattia, o, rispettivamente, dalla sua prosecuzione, o dal ricovero ospedaliero, o dalla successiva dimissione, l'originale del rispettivo documento sanitario quale sopra indicato. Parimenti il dipendente, qualora il Fondo ne abbia fatto richiesta, è tenuto ad inviare il più tempestivamente possibile e con le medesime modalità di cui sopra, la cartella clinica. In caso di infortunio non sul lavoro, il lavoratore dovrà altresì trasmettere in originale, sempre con la massima tempestività possibile e con le stesse modalità di cui sopra, l'idonea documentazione dalla quale risulti la dinamica e le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio dichiarazione di responsabilità con descrizione dell'incidente).
  7. Nel caso in cui la trasmissione dei documenti di cui sopra avvenga direttamente da parte del dipendente al Fondo, quest'ultimo, qualora si tratti di malattia per la quale il CCNL esclude l'indennità a favore del lavoratore, lo comunica tempestivamente al datore di lavoro e al dipendente stesso.
  8. Nei casi nei quali il dipendente non invii al Fondo alcuna documentazione o invii documentazioni incomplete, il Fondo provvede al sollecito, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro; sarà cura del Fondo avvisare il datore di lavoro dell'avvenuto successivo completamento della documentazione.
  9. Il datore di lavoro, nel caso in cui decada dal diritto al rimborso di cui al successivo Art.19 a causa della mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte del dipendente o a causa dell'incompletezza della documentazione da questi trasmessa, potrà rivalersi nei confronti del dipendente stesso.

Art. 18 - Corresponsione della prestazione  [Torna su]
  1. Di norma il Fondo procede ai rimborsi dovuti entro il mese successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di rimborso completa della documentazione come sopra indicata ovvero entro il mese successivo a quello in cui la documentazione stessa è stata completata.
  2. L'erogazione delle prestazioni avverrà esclusivamente tramite accredito (bonifico) su c/c bancario o postale intestato al datore di lavoro (condominio o proprietà).
  3. Nel caso in cui venga richiesta la cartella clinica, di norma il Fondo procede al rimborso dovuto entro il mese successivo a quello nel quale tale cartella clinica sia pervenuta.

Art. 19 - Decadenza del diritto al rimborso  [Torna su]
  1. Tardiva comunicazione
    Il diritto al rimborso decade nel caso in cui la malattia non venga comunicata entro due mesi dall'inizio della malattia stessa.
  2. Tardiva richiesta di rimborso o tardivo completamente della documentazione
    Il diritto al rimborso decade nel caso in cui, entro l'anno dal termine della malattia, non sia stato inoltrato lo stampato di richiesta del rimborso (attualmente: mod.MRR81) oppure nel caso in cui lo stesso sia stato trasmesso ma risulti compilato in modo incompleto, nonché infine nel caso in cui, entro l'anno dal termine della malattia, il Fondo non sia venuto in possesso dello stampato di richiesta dei dati (mod.MRD), debitamente compilato in ogni sua parte (Art.14) e/o del consenso (Art.15).
Il diritto al rimborso decade comunque nel caso in cui la documentazione, come sopra indicata, non pervenga al Fondo entro un anno dal termine della malattia.
Nel caso in cui il Fondo richieda la cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero del dipendente, il diritto al rimborso decade qualora tale cartella non pervenga al Fondo entro un anno dalla richiesta, se tale richiesta viene effettuata successivamente al termine della malattia, o entro un anno dal termine della malattia, se la richiesta viene effettuata prima del termine della stessa.

Art. 20 - Controlli sull'assenza per malattia  [Torna su]
  1. I controlli sulle malattie e sulle assenze vanno effettuati con le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
  2. Il dipendente è tenuto a sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dal Fondo direttamente o dalla/e società assicuratrice/i convenzionata/e con il Fondo malattia, secondo le leggi e le norme vigenti.

Art. 21 - Decadenza delle prestazioni  [Torna su]
  1. Il dipendente, che non giustifichi la malattia nei termini e con le modalità previste, o che, salvo giustificato motivo, non sia reperito nelle fasce orarie al domicilio dichiarato, o che non sia ritenuto ammalato al controllo da parte dei medici di enti o di istituti pubblici a ciò incaricati, decade dal diritto alla prestazione.
  2. Analogamente, decade dal diritto alla prestazione il dipendente che non fornisca la documentazione, o che non si sottoponga agli eventuali accertamenti e controlli medici richiesti come sopra dal Fondo malattia direttamente o dalla/e società assicuratrice/i convenzionata/e.
  3. Sono in ogni caso fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva e le prerogative dell'Autorità giudiziaria penale.

Art. 22 - Esercizio finanziario  [Torna su]
  1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.

Art. 23 - Contabilità del Fondo malattia  [Torna su]
  1. La contabilità della sezione può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso una convenzione appositamente sottoscritta dagli organi della Cassa.

Art. 24 - Costi di amministrazione  [Torna su]
  1. Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente Art.5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse.

Art. 25 - Gestione finanziaria delle risorse  [Torna su]
  1. Le finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo malattia vanno raggiunte senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative.

Art. 26 - Convenzioni  [Torna su]
  1. Il Comitato Esecutivo decide la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio individuando la/e compagnia/e di assicurazione e definendo le condizioni di convenzione.

Art. 27 - Clausola compromissoria  [Torna su]
  1. Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto sulle contribuzioni e sulle prestazioni individuali, sono deferite alla decisione di un collegio irrituale di equità composto di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro; e gli arbitri così designati nomineranno il terzo con funzione di presidente del collegio.
  2. Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata - a richiesta di una qualunque delle parti - dal presidente del tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta ad essa, della nomina dell'arbitro dell'altra parte.
  3. Gli arbitri designati decidono - anche a maggioranza come mandatari comuni delle parti amichevoli compositorie, senza alcuna formalità di procedura, entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio.
  4. Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti. Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

Art. 28 - Sostituto del portiere  [Torna su]
  1. Limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto, e compatibilmente con il rapporto di lavoro a termine instaurato, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche nei confronti del sostituto del portiere.

Art. 29 - Modifiche al Regolamento  [Torna su]
  1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, potranno essere riesaminate per volontà consensuale delle organizzazioni stipulanti che lo richiederanno con preavviso di sei mesi ovvero nel corso della contrattazione di rinnovo del contratto collettivo, e comunque nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che incidano sull'attuale assetto normativo della indennità economica di malattia, a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, in modo da conformarsi a tali leggi e provvedimenti.

Art. 30 - Entrata in vigore  [Torna su]
  1. Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.