Fondo Malattia - Estratto delle norme del CCNL sul trattamento economico di malattia

Gli articoli del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) riguardanti il trattamento economico di malattia.

SOMMARIO

Art. 90 - Definizione di malattia
Art. 91 - Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto
Art. 92 - Indennità economiche
Art. 93 - Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini dell'indennità di malattia
Art. 94 - Campo di applicazione
Art. 95 - Condizioni di miglior favore

Art.90 - Definizione di malattia  [Torna su]
  1. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita.
  2. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure elio-balneo-termali.

Art.91 - Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto  [Torna su]
  1. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della malattia al proprio datore di lavoro comunicandogli l'eventuale domicilio di reperibilità se diverso dalla sua dimora abituale. Il lavoratore deve successivamente comunicare al datore di lavoro per iscritto, tramite sms, fax, email o raccomandata anche a mano, entro 2 giorni dalla data di rilascio del certificato di malattia, il numero di protocollo identificativo del certificato inviato in via telematica, rilasciato dal medico. I lavoratori di cui ai profili professionali A), C) e D), al solo fine di poter ottemperare ai successivi adempimenti di cui al comma 9) del presente articolo, si faranno rilasciare dal medico certificatore la copia cartacea, o in formato pdf, del certificato medico e dell'attestato di malattia, comprensivo della diagnosi.
  2. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi e modalità di cui sopra, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione.
  3. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuto comunicazione, da medici di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico.
  4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo.
  5. Il lavoratore che, per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, non possa osservare tali fasce orarie, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo.
  6. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l'indennità di malattia di cui al successivo art.92 ed è passibile di sanzioni disciplinari.
  7. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento, con il massimo di 180 giorni nell'arco di un anno civile, per tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  8. Durante il periodo di malattia i lavoratori con profilo professionale A) che usufruiscono dell'alloggio di servizio di cui all'Art.20, manterranno il godimento dei beni di cui alle lettere e), f) ed g) dell'Art.105.
  9. Per quanto riguarda l'invio della documentazione sanitaria (certificato di malattia completo di diagnosi, eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso di prosecuzione di malattia, certificato di dimissione ospedaliera completo di diagnosi, in caso di ricovero, e cartella clinica), le Parti fanno esplicito riferimento allo specifico Regolamento di cui al precedente Art.11 (Cassa Portieri).

Art.92 - Indennità economiche  [Torna su]
  1. Durante il periodo di malattia, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
    1. fino al 20° giorno: una indennità pari al 60% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilita al successivo art. 93 con un minimo di € 28,00. In caso di malattia di durata continuativa non superiore a 9 giorni l’indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 3° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore ai 9 giorni. Per gli eventi morbosi contratti successivamente all’1/1/2022, il periodo di carenza sarà indennizzato per le malattie di durata superiore a 8 giorni. I primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ancorché restino esclusi dalla indennità
    2. dal 21° giorno di malattia, compreso, al 60° giorno di malattia, compreso: un'indennità pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art.93, con un minimo di € 31,00.
    3. dal 61° giorno di malattia, compreso, in poi: un'indennità pari al 73% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art.93, con un minimo di € 31,00.
  2. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia.
  3. Le indennità giornaliere di malattia verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso.
    Il limite di 180 giorni di corresponsione dell'indennità giornaliera, non potrà comunque essere superato, nell'arco di un anno civile, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, anche in caso di concorso di più eventi morbosi.
  4. La corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia come sopra determinata dovrà essere effettuata con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione.
  5. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dell'assunzione.
  6. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'art.27 del presente CCNL, ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto.
  7. Non è dovuta al lavoratore l'indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi:
    • applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni);
    • infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
    • uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei;
    • pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere;
    • partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
    • guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura;
    • guerra ed insurrezioni;
    • tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva;
    • dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.
  8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno rimessi, dietro richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente Articolo 11 (Cassa Portieri), con le modalità e nelle misure previste dallo stesso, ai datori di lavoro in regola con quanto contenuto nel detto Regolamento nonché in regola con i pagamenti indicati all'Art.6 del CCNL

Art.93 - Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini dell'indennità di malattia  [Torna su]
  1. La retribuzione media globale lorda giornaliera sulla quale viene calcolata l'indennità giornaliera di malattia è costituita da:
    1. per i lavoratori con profili professionali di cui alla lettera A), dell'Art.18:  - il salario mensile di cui all'Art.101;  - gli scatti di anzianità di cui all'Art.112;  - l'eventuale terzo elemento di cui all'Art.103; - le eventuali indennità a carattere continuativo;
    2. per i lavoratori con profili professionali C), dell'Art.18:  - lo stipendio mensile di cui all'Art.134;  - gli scatti di anzianità di cui all'Art.114;  - le eventuali indennità a carattere continuativo;
    3. per i lavoratori con profili professionali D), dell'Art.18: - il salario mensile di cui all'Art.111; - gli scatti di anzianità di cui all'Art.115; - le eventuali indennità a carattere continuativo.
  2. Per la determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera non si tiene conto dei ratei di mensilità aggiuntive.

Art.94 - Campo di applicazione  [Torna su]
  1. La normativa in materia di indennità di malattia contemplata dal precedente Art.92 si applica ai lavoratori con profili professionali A), C) e D), del presente CCNL, in quanto sprovvisti della relativa copertura previdenziale legale.
  2. La stessa normativa non si applica ai lavoratori con profili professionali B), dell'Art.18, in quanto essi già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto competente per legge.

Art.94 - Condizioni di miglior favore  [Torna su]
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già esistenti.