Fondo Malattia: il rimborso dell'indennità di malattia

FUNZIONAMENTO

IL FONDO MALATTIA portieri rimborsa ai datori di lavoro l'indennità economica malattia che essi erogano ai propri dipendenti in caso di malattia. Il trasferimento del rischio economico connesso alla malattia in capo alla CASSA facilita l'applicazione, tra le parti, delle norme contrattuali sulla tutela della malattia nonchè il progressivo miglioramento delle stesse.

MISURA DELL'INDENNITÀ 

calcolo on-line

Ai sensi del citato articolo Art.92 CCNL l'indennità economica di malattia spetta nelle seguenti misure:


CARENZA-TEMPO PARZIALE-LIMITE RIMBORSABILE: Per eventi di durata continuativa fino a 8 giorni (fino al 31/12/2021 9 giorni) , il periodo di carenza (ovvero il periodo iniziale di malattia non indennizzabile) è pari a 2 giorni; per gli eventi, invece, di durata continuativa superiore a 8 giorni (fino al 31/12/2021 9 giorni) il periodo di carenza si azzera (=0).
Per i lavoratori con rapporto di lavoro tempo parziale i minimi di cui sopra vengono proporzionalmente ridotti, sulla base dell'effettivo orario settimanale prestato (ad esempio in caso di part time al 50% i minimi applicabili sono a seconda della fascia pari a € 14,00 e € 15,50).
L'indennità di malattia viene corrisposta per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso (Art.10.1 Reg). In caso di più eventi morbosi il limite di 180 giorni non potrà comunque essere superato, nell'arco di un anno civile, inteso come periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno (Art.10.2 Reg.) 

GLI ADEMPIMENTI UNA TANTUM RELATIVI ALL'ISCRIZIONE ALLA CASSA

COMUNICAZIONE DATI: i dati di ciascun dipendente devono essere tempestivamente comunicati alla CASSA dal datore di lavoro tramite l’invio dell’apposito modulo (mod.MRD). Parimenti devono essere tempestivamente comunicate le eventuali variazioni di dati. Per le variazioni di dati già comunicati (es. cambio profilo lavoratore, cessazione del rapporto di lavoro, cambi di amministrazione) non è previsto alcun modulo e le relative comunicazioni possono essere fatte in forma libera anche a mezzo email.

TUTELA DELLA PRIVACY: il datore di lavoro deve altresì trasmettere l’informativa e la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili firmate dal dipendente (mod.Lp/A-B). Tali documenti sono indispensabili ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 GDPR.

I documenti di cui sopra devono essere inviati una sola volta al momento dell’adesione e non in occasione di ciascuna singola richiesta di prestazione.

COME OTTENERE IL RIMBORSO DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA

COMUNICAZIONE DELL'EVENTO MALATTIA E CERTIFICAZIONE MEDICA OBBLIGATORIA: Il datore di lavoro, entro 3 giorni da quando ha ricevuto da parte del dipendente la notizia della malattia, della sua continuazione oppure del ricovero ospedaliero, deve darne comunicazione al Fondo.

Il lavoratore ha il dovere di inviare alla CASSA, direttamente o tramite il datore di lavoro (al quale in questo caso dovrà consegnare dichiarazione liberatoria ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – GDPR), entro 3 giorni dall'inizio della malattia o dalla sua eventuale continuazione, l’attestato di malattia completo di diagnosi; il certificato di dimissione ospedaliera completo di diagnosi in caso di ricovero, nonché, il referto del pronto soccorso in caso di infortunio non sul lavoro.

Sempre nel caso di infortunio non sul lavoro, il lavoratore dovrà altresì trasmettere, se richiesta dalla CASSA ai fini asscurativi, una idonea documentazione dalla quale risultino le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio dichiarazione di responsabilità con descrizione dell'incidente).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: al momento della richiesta il datore di lavoro deve inviare alla CASSA

  • il modulo di richiesta rimborso (MRR.81) debitamente compilato e sottoscritto;
  • la certificazione medica sopra indicata (se non già inviata in sede di comunicazione);
  • la copia dei cedolini paga, firmati per ricevuta dal dipendente, relativi ai mesi interessati dal pagamento dell’indennità.

DECADENZA: Il diritto al rimborso decade nel caso in cui la documentazione come sopra indicata non pervenga o pervenga incompleta entro 1 anno dal termine della malattia (tardiva richiesta di rimborso o tardivo completamento della documentazione). Il datore di lavoro, in caso di decadenza a causa della mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte del dipendente, può rivalersi nei confronti dello stesso. (Art.19 Reg.)
Il diritto al rimborso decade, altresì, nel caso in cui la malattia non venga comunicata entro 2 mesi dall’inizio della malattia stessa (tardiva comunicazione).