Fondo Malattia: indennità di rilascio alloggio

In caso di decesso del lavoratore che usufruisca dell'alloggio di servizio, il Fondo rimborserà al datore di lavoro del lavoratore deceduto, sempre che risulti in regola con il pagamento dei contributi di cui all'Art.6 del CCNL, l'indennità di rilascio alloggio prevista dall'Art.129 del CCNL che sia stata effettivamente corrisposta in conformità a quanto stabilito da quest'ultimo articolo, con un massimo quindi di € 1.600,00.

Tale rimborso non competerà qualora non sia stato rispettato il termine del rilascio dell'alloggio di 4 mesi previsto nel medesimo Art.129 CCNL, indipendentemente dalla causa che abbia determinato tale evenienza.

La richiesta di rimborso dell'indennità di rilascio alloggio viene effettuata inoltrando il modulo MRR.83  ) allegato al Regolamento, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata la seguente documentazione;
  • certificato di morte del dipendente;
  • stato di famiglia del dipendente;
  • fotocopia del documento comprovante l'avvenuto pagamento agli aventi diritto dell'indennità di rilascio alloggio, conforme al modulo allegato contenente anche l'autorizzazione ai sensi della legge sulla privacy;
  • dichiarazione del datore di lavoro, sotto la propria personale responsabilità, di aver corrisposto l'indennità in questione alle persone conviventi nell'alloggio rilasciato da almeno sei mesi precedenti il decesso con piena manleva della Cassa Portieri al riguardo.

Si considera decaduto il diritto al rimborso qualora la richiesta, completa della documentazione come sopra prescritta, non pervenga al Fondo entro il termine di tre mesi dalla data dell'effettivo rilascio dell'alloggio.